Operando nel settore del contenzioso bancario il primo compito di un analista è effettuare una corretta pre-analisi sui conti correnti.
Tale operazione ha lo scopo di individuare eventuali anomalie o difformità nell’accordo fra le parti, identificando di conseguenza quali strategie da adottare siano più efficaci per arrivare a una regolarizzazione del rapporto, ivi compresi eventuali dovuti a una delle parti.
Cosa analizzare all’interno del contratto nei rapporti di conto corrente
Le caratteristiche principali di un conto da analizzare sono:
Il periodo di apertura
È importante determinare i conti aperti prima della legge 154/92, quelli aperti successivamente alla promulgazione della legge 154/92 ma prima dell’anno 2000, e quelli successivi all’anno 2000.
Le differenze in questo senso sono sostanziali, prima della legge del 1992 le condizioni pattuite contrattualmente nell’apertura dei conti correnti erano molto diverse, come diverso era l’approccio alla capitalizzazione degli interessi (annuale per i creditori e trimestrale per i debitori).
Questa preanalisi consente di identificare la possibilità di un ricalcolo degli interessi in base al tasso legale, escludendo la ricapitalizzazione.
Anche nei contratti stipulati tra il 1992 e il 2000 esiste ancora una disparità di capitalizzazione.
Anche se in questi casi le norme economiche del contratto sono stabilite.
Questa differenza è importante ai fini dell’individuazione di eventuali interessi anatocistici corrisposti all’ente finanziario.
Nei contratti stabiliti dopo il 2000 sussiste la pari periodicità di capitalizzazione, quindi l’aspetto più importante da tenere in considerazione è quello relativi alla presenza di eventuali tassi di interesse usurari.
Condizioni contrattati pattuite
Come detto, in base al periodo di apertura del conto corrente le condizioni di apertura del contratto sono state diverse nel tempo, e come tali vanno analizzate ai fini della rilevazione di eventuali difformità, criticità o quant’altro.
I differenti periodi possono rivelare condizioni ad oggi dismesse come gli accordi economici non pattuiti oppure una disparità di capitalizzazione per l’addebito degli interessi.
Tali eventualità possono essere soggette a revisione in base alle normative vigenti, a patto di individuarne con esattezza le caratteristiche sia in termini di tempistiche che di ammontare numerico delle difformità.
Competenze pagate
Un contratto di apertura conto corrente ha una data di inizio ma non una data di scadenza.
In altre parole si tratta di un accordo perpetuo a meno di variazioni da parte dell’ente erogatore o del contraente.
Nel corso di tutta la durata dell’accordo, tuttavia, la Banca ha facoltà di cambiare le condizioni contrattuali sottoscritte inizialmente in forma unilaterale.
Gli aspetti variabili sono diversi, a cominciare dalle condizioni economiche (ivi compresi i tassi di interesse).
Con i più recenti adeguamenti legislativi si è giunti a una maggiore trasparenza e chiarezza di comunicazione da parte delle banche in caso di variazioni in tal senso, ciononostante è importante verificare di volta in volta le varie pattuizioni contrattuali e confrontarle con le modificazioni eventualmente messe in atto nel tempo (anche per questo, chi ritiene siano presenti eventuali anomalie, ricorre allo strumento di difesa della perizia bancaria).
Questo avviene in termini di addebito degli interessi o delle competenze, messe a loro volta a confronto con i tassi soglia circoscritti dalle norme generali.
Il Teg – Tasso effettivo globale
In relazione al punto precedente assume grande importanza il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG).
Andranno verificate le formule aggiornate dalla Banca d’Italia in base al periodo di sussistenza, la presenza della commissione sul massimo scoperto e quant’altro.
La rilevazione dell’eventuale superamento del tasso soglia porta a un’interruzione del rapporto così come è impostato e alla dichiarazione di usura, sulla cui base l’eventuale successivo processo porterà a ripristinare il rapporto secondo le norme vigenti, al ricalcolo del dovuto e all’eventuale risarcimento delle somme versate ma non dovute, qualora se ne ravvisassero gli estremi.
I commenti sono chiusi.