Circa l’impignorabilità del capitale accumulato nel tempo con le assicurazioni sulla vita, è possibile notare come siano molteplici i benefici elencati dagli agenti o dalle pubblicità relativamente ad esso. Stando a quanto da loro affermato, infatti, le somme accumulate con tali assicurazioni non dovrebbero, in alcun modo, poter essere attaccate dai creditori.
Tuttavia, è sempre bene informarsi prima sulle garanzie e i vantaggi della sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita.
Polizze Assicurative Impignorabili
Polizza assicurativa sulla vita: le somme dovute e la loro sottoposizione ad azioni esecutive o misure cautelari.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1923 del codice civile, le somme dovute dal contraente all’assicurato o al beneficiario del contratto non possono essere sottoposte ad alcuna azione esecutiva o misura cautelare.
Bisogna sottolineare come per azioni esecutive si intendano i procedimenti iniziati sulla base di un titolo esecutivo, ovvero di un atto che dimostri l’esistenza del credito, mentre quelle cautelari risultano dirette a garantire ed assicurare l’efficace svolgimento e il proficuo risultato delle relative azioni di cognizione ed esecutiva.
Si tratta, quindi, di azioni dirette ad anticipare gli effetti della sentenza. Tuttavia, è noto come le leggi possano essere connotate da interpretazioni differenti.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul punto: ad esempio, nel 2000, ha modificato con una sentenza il quadro previgente affermando che le somme a cui fa riferimento il codice civile siano da considerarsi esclusivamente quelle che l’assicuratore deve al contraente in considerazione della finalità tipica del contratto e cioè consistenti nell’indennità assicurativa di cui si è avuta una previsione in fase di stipulazione della polizza stessa.
Di conseguenza, le somme garantite risultano essere solo quelle che si ottengono al verificarsi dell’evento a cui fa riferimento il contratto. Dunque, se l’assicurato decide di procedere ad un riscatto anticipato della somma capitale, quest’utima non sarà più coperta dal beneficio appena descritto.
Lo stesso, se un cliente dichiara fallimento: in particolare, se non si è ancora verificata la naturale scadenza della polizza, il curatore fallimentare può inserire tranquillamente quelle somme nell’attivo al fine di ripagare i creditori.
Differenza Investimento – Previdenza
La differenza tra investimento e previdenza.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1923 del codice civile, il quale detta una disciplina relativa a polizze finalizzate caratterizzate da uno scopo di previdenza, ovvero la reintegrazione del danno conseguenza dell’evento morte o sopravvivenza, bisogna distinguere da tale novero le somme che non assolvono a tale funzione.
Infatti, sebbene venga a realizzarsi una funzione di risparmio, quando il beneficiario totalizza risorse monetarie recuperate dai premi versati, non si configura tale fine.
Di conseguenza, assumendo la connotazione di un investimento, tali somme potranno essere pignorate o sequestrate.
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