Sospensione Mutuo: Guida Completa
La crisi mondiale economica innescata nel 2008 ha colpito duramente imprese e lavoratori. Nel corso degli anni, da quella data, si è verificata in Italia una timida ripresa ma negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un nuovo periodo di difficoltà economica, di rallentamento dell’economia in tutta Europa e non solo. Le persone sono state in difficoltà economiche, molti hanno perso il lavoro o si sono visti ridurre l’orario con riduzione del reddito. Tanti non sono stati più in grado di pagare regolarmente le rate del mutuo e la situazione attuale di emergenza legata al Coronavirus ha dato un forte impulso negativo su una situazione difficile già precedentemente. Si può sospendere il Mutuo? Sospensione Mutuo: Guida Completa.
Sospensione Mutuo Come Fare Domanda?
La Sospensione Mutuo è possibile in virtù di una legge del 2013 con la quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per i Mutui accesi per l’acquisto della prima casa.
Questo Fondo è utilizzabile a richiesta del mutuatario a fronte di particolari situazioni, ovvero:
- Perdita del Lavoro
- Riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni e di entità non inferiore al 20%
- Morte del mutuatario
- Inabilità grave e perdita dell’autosufficienza
- Sospensione del lavoro per almeno 30 giorni
Per presentare domanda di sospensione delle rate del mutuo occorre rivolgersi alla Banca che ha concesso il mutuo e compilare una semplice richiesta e dimostrando la situazione che è alla base della richiesta, rientrante nelle casistiche specificate.
Sospensione Mutuo Come Funziona?
Nei casi di richiesta di sospensione mutuo per sospensione del lavoro (con un minimo di 30 giorni) e per riduzione dell’orario (minimo del 20% e per minimo 30 giorni), la sospensione del mutuo è commisurata alla durata ovvero:
- per 6 mesi per eventi tra i 30 e i 150 giorni consecutivi
- sospensione per 12 mesi per eventi tra 151 e 302 giorni
- 18 mesi per eventi di durata consecutiva oltre i 303 giorni
Presupposto per la concessione della sospensione del mutuo è un ISEE non superiore a 30 mila Euro e per mutui di entità non superiore a 250.000 euro e relativi ad acquisto di prima casa non di lusso.
Sospensione Rate Mutuo
Oltre ai casi che abbiamo illustrato sopra, che comportano l’accesso al Fondo di Solidarietà di cui alla legge del 2013, è possibile, in mancanza dei requisiti richiesti, accedere alla possibilità di sospensione delle Rate Mutuo in caso di difficoltà per un massimo di 12 mesi.
In questo periodo viene sospesa la quota capitale delle rate del Mutuo ma si devono comunque versare le quote interesse. In questi casi si assiste ad un allungamento dei termini di estinzione del mutuo.
La Sospensione mutuo in questo caso deve essere richiesta alla propria Banca compilando un apposito modulo anche scaricabile dal sito Consap e consegnandolo in banca insieme al documento di identità e all’ISEE.
Sospensione Mutuo Prima Casa
Tutto quanto finora detto ha validità solo nell’ipotesi in cui il mutuo sia stato concesso per l’acquisrto della prima casa o dell’immobile che costituisce abitazione principale.
Ovviamente non vale per l’acquisto di abitazioni diverse dalla Prima Casa come sono, ad esempio, le seconde case per vacanza o comunque che non siano abitazione principale del mutuatario.
Moratoria Mutui
In questo particolare periodo di emergenza per il Covid-19, il governo ha deciso una moratoria di 9 mesi per imprenditori e professionisti che hanno dovuto sospendere la loro attività.
Per accedere a questa moratoria occorre dimostrare una riduzione del fatturato nel trimestre successivo al 21 febbreaio di entità almeno del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
La domanda deve essere presentata alla Banca che ha concesso il mutuo con la compilazione di una modulistica di circa 10 pagine che può essere fornita dalla Banca stessa o scaricata dal Web.
Sospensione Rate Mutuo 2015
Il Fondo di Solidarietà che consente la sospensione del Mutuo è rifinanziato ogni anno con la legge di bilancio. Per il 2015, ad esempio, la dotazione del Fondo era di 20 milioni di euro.
Occorre ancora dire che la sospensione del Mutuo non può essere concessa a chi, al momento della presentazione della domanda di sospensione è in ritardo con le rate di oltre 90 giorni e nei casi in cui l’ipoteca dell’immobile sia oggetto di procedura esecutiva.
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